Comune di Ceneselli
Portale  Istituzionale

Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o fra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

La tassa viene commisurata in base alla tariffa al metro quadro applicata annualmente dal comune in base alla categoria dei locali ed aree. Sono previste 14 categorie fra utenze domestiche e non domestiche.

Non sono soggetti a tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, le aree adibite a verde, i balconi, le terrazze, i locali caldaia ed in generale i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, se tali circostanze sono dimostrate ed indicate nella denuncia TARSU presentata al comune.

Sono esclusi dalla superficie tassabile i locali e le aree nei quali si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, poiché per il loro smaltimento devono provvedere a proprie spese i produttori stessi. Nei locali ed aree nei quali si formano in modo promiscuo sia rifiuti speciali che rifiuti solidi urbani od equiparati il comune ha stabilito percentuali di detassazione della superficie tassabile varianti a seconda del tipo di attività esercitata.

Il comune ha stabilito inoltre tariffe agevolate, meglio specificate nel regolamento comunale, nei casi di: abitazioni con unico occupante, locali ed aree con uso stagionale limitato o discontinuo, utilizzo di sistemi di compostaggio, ecc.

Coloro che detengono od occupano locali ed aree scoperte devono presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio comunale.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se rimangono invariate le condizioni di tassabilità. In caso contrario l’utente deve denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione influente sull’applicazione del tributo. Le agevolazioni sono concesse su richiesta presentata dagli interessati, i quali sono tenuti a denunciare anche il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta.


In applicazione dell’art.1, comma 340, della legge 30.12.2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo le modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

I modelli per le denuncie e per le richieste di agevolazioni sono predisposti dal comune e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali e nel sito internet del comune.


MODULISTICA

 

Scarica allegati:
torna all'inizio del contenuto