Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa.
Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario degli immobili suddetti, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
I soggetti passivi devono presentare al comune la dichiarazione ICI relativa agli immobili siti nel territorio comunale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati influenti sull’ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso l’interessato deve denunciare le variazioni intervenute.
Non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione ICI nei casi di: fabbricati per i quali l’unica variazione è rappresentata dall’attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali; terreni agricoli per i quali l’unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale; variazioni dovute a successioni
A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/ e A/9.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari abbiano la residenza anagrafica, nonché quelle assimilate dal comune e cioè:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
c) l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito o in comodato a parenti fino al 2° grado che la occupano come abitazione principale.
Sono considerate abitazioni principali anche quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari.
Si considera inoltre assimilata alla abitazione principale UNA sola pertinenza, cioè l’unità immobiliare classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della abitazione, anche se distintamente iscritta in catasto.
Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono stabilite annualmente dal comune entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.Il comune, presso i propri uffici e nel sito internet, rende inoltre disponibile i modelli per la dichiarazione e per le richieste di detrazioni ed aliquote agevolate.
- Modulo comunicazione concessione immobile ad uso gratuito
- Modulo richiesta riduzione imposta per nuove residenze
- Modulo richiesta maggiori detrazione abitazione principale
- Modulo per autotutela
- Richiesta rimborso
Regolamento ICI